Accertamento Tecnico Irripetibile
Partecipazione ad Accertamento Tecnico Irripetibile, ex Art 360 CPP
Un Accertamento Tecnico Irripetibile, ai sensi dell’articolo 360 del Codice di Procedura Penale (CPP), è un atto di indagine che ha lo scopo di raccogliere prove tecniche che, per loro natura, non possono essere replicate successivamente. Questo tipo di accertamento viene svolto durante la fase delle indagini preliminari e ha una particolare rilevanza perché le prove raccolte potrebbero andare perse, deteriorarsi o non essere più disponibili in futuro.
Durante un’attività di Accertamento Tecnico Irripetibile, le parti hanno la facoltà di nominare un proprio consulente tecnico che può assistere all’accertamento e formulare osservazioni sulle operazioni compiute, nonché comunicare in tempo reale con le parti su ciò che sta avvenendo e su eventuali anomalie riscontrate durante le attività di analisi.
L’accertamento viene preceduto dall’avviso alle parti, documento che deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’accertamento verrà effettuato, permettendo alle parti di assistere all’atto.
Come avviene l'Accertamento Tecnico Irripetibile
L’Accertamento tecnico irripetibile avviene con modalità differenti in base alla tipologia di dispositivo sequestrato (smartphone, computer, tablet, hard disk, chiavette USB, etc…) e dal fatto che i codici di sblocco (eventuali PIN o password) siano stati forniti da parte del soggetto al quale i dispositivi sono stati sequestrati.
In linea di principio, un accertamento tecnico su un dispositivo informatico parte dalla c.d. “copia forense“, ovvero dall’acquisizione della memoria dello smartphone o computer al fine di crearne una copia integrale e valida in sede di Giudizio. Tale copia comprenderà anche, eventualmente, i file cancellati ed ancora recuperabili e sarà su questa copia che verranno eseguite le successive analisi. In un primo momento, infatti, l’attività espletata è meramente quella della cristallizzazione dei dati, mentre per l’analisi si procede, in linea di massima, nel periodo immediatamente successivo e secondo quanto disposto da parte del Pubblico Ministero.

Smartphone sequestrato
Nel caso in cui l’Accertamento Tecnico Irripetibile sia da eseguirsi su uno smartphone o su un tablet, è di fondamentale importanza comprendere se chi procederà ha a disposizione il PIN di sblocco o eventuali password di accesso al device. Nel caso in cui tali informazioni siano in possesso dell’operatore, si potrà procedere, generalmente senza troppe problematiche, alla copia forense del dispositivo e successiva analisi dei dati estratti.
Nel caso in cui non fosse stato fornito il PIN o la password di accesso, è possibile che l’operatore venga autorizzato ad utilizzare strumenti in grado di superare tale impedimento, sbloccando di fatto il telefono e procedendo comunque alla copia dei dati ivi contenuti, anche senza essere a conoscenza di PIN o password.

Computer sequestrato
Rispetto agli smartphone, l’acquisizione di un computer sottoposto a sequestro, non obbligatoriamente avviene come Accertamento Tecnico Irripetibile ex Art.360 C.P.P., ma può essere disposto anche un Accertamento alla stregua dell’Art. 359 C.P.P. (Accertamento Tecnico Ripetibile), questo in quanto in quanto, al fine di poter produrre copia forense, lo stato del computer non viene generalmente alterato.
Di fatto, per effettuare la copia forense della memoria contenuta all’interno del dispositivo informatico, è sufficiente la rimozione dell’hard disk e relativa copia a mezzo di un c.d. “duplicatore forense”, dotato di regolare sistema “write-blocker”.
A causa di alcuni sistemi di protezione installati di default su molteplici computer, sempre più spesso è possibile riscontrare la richiesta di un Accertamento Tecnico Irripetibile anche in caso di computer.
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